Detrazione per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali


di Alessandro Bonuzzi
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Il legislatore ha introdotto un nuovo beneficio fiscale rivolto sì ai consumatori finali ma che può al contempo rappresentare un impulso alle vendite per le imprese che commercializzano i prodotti agevolati, tra cui, ad esempio, le farmacie.

In particolare, l’articolo 5-quinquies D.L. 148/2017 ha integrato la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 del Tuir prevedendo che, per gli anni 2017 e 2018, sono detraibili in quanto spese sanitarie, le “spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.

Pertanto, fino a tutto il 2018 le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali sono detraibilidall’Irpef nella misura del 19% poiché inserite tra le spese mediche. Quelle sostenute già nel 2017 possono essere portate in detrazione nel modello Redditi PF 2018 o nel modello 730/2018. Peraltro, vale la pena notare che l’inserimento delle spese in questione tra quelle sanitarie comporta l’applicazione della franchigia di 129,11 euro.

Gli alimenti a fini medici speciali sono quelli destinati a soggetti:

  • affetti da malattie generiche (ad esempio: intolleranza alimentare);
  • in condizioni mediche temporanee (ad esempio ustionati);

che sono impossibilitati o che comunque incontrano forti difficoltà a nutrirsi mediante gli alimenti comuni.

L’elenco preciso degli alimenti agevolabili è contenuto nel Registro nazionale dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare – Parte A.1 Alimenti destinati a fini medici speciali, istituito ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 8 giugno 2001 concernente l’assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, e viene aggiornato su base mensile.

L’elenco è consultabile accedendo sul sito del Ministero della salute al link seguentehttp://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3667&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri.

Sono esclusi dalla nuova detrazione:

  • gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti, poiché lo prevede espressamente la norma;
  • gli alimenti senza glutine destinati ai soggetti celiaci, poiché non inclusi nell’elenco. Le imprese produttrici, però, hanno facoltà di apporre un apposito logo sull’etichetta degli alimenti senza glutine espressamente formulati per celiaci, qualora, a seguito della loro notifica, siano stati inclusi nel Registro nazionale.

Per i prodotti mutuabili, e quindi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la detrazione spetta nei limiti dell’importo del ticket sanitario.

Infine, la spesa sostenuta per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali va attestata da apposito documento fiscale – fattura o scontrino parlante – in modo che siano identificati i seguenti elementi:

  • natura del bene;
  • qualità del bene;
  • quantità;
  • codice fiscale dell’acquirente/utilizzatore.

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